SCENDERE NEL MERITO – SCENDERE NEL MERITO! un mantra da respingere ai mittenti

2487,0,1,0,256,257,535,1,3,32,35,1,0,100,0,1969,1968,2177,226447
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SCENDERE NEL MERITO – SCENDERE NEL MERITO! un mantra da respingere ai mittenti

NON SCENDETE NEL MERITO è il “mantra” che i sostenitori del SI al referendum autunnale vanno ripetendo ossessivamente contro i sostenitori de NO…e l’elemento dirimente che li sostiene è in maniera esclusiva “un atto di fede” nei confronti dello sforzo governativo a costruire una proposta che, seppure parziale e confusa, è considerata a torto l’unica proposta possibile; accanto a questo vi è l’accusa di avere come unico obiettivo la sconfitta di Renzi e dei “suoi”.
Eccoci dunque: sarebbe gioco facile, se tutti si ragionasse, rilevare che i sostenitori del SI non scendano affatto nel merito, ma non è mia intenzione prolungare la polemica.
Si dice che la Riforma proposta superi il bicameralismo perfetto: non solo non lo supera (il Senato rimane in piedi) ma lo rende più macchinoso e irto di subdoli ostacoli ed infatti l’art.57 modificato recita:

Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.
La legge disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.
Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente.

Ed il successivo art.70:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, comma terzo, 114, comma terzo, 117, commi secondo, lettere p) e u), quarto, sesto e decimo, 118, comma quarto, 119, 120, comma secondo, e 122, comma primo, nonchè per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, comma quarto, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonchè formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

Collegato l’art. 57 al 70 e segg. si evince – se dalla teoria si immagina la “pratica” (ovviamente se alla base di tutto non vi è un “atto di fede”) – che – visto l’origine della stragrande maggioranza dei futuri Senatori (Sindaci e consiglieri regionali) – il procedimento legislativo andrà incontro a rallentamenti e/o conflitti di carattere “politico” ma anche di carattere “giuridico” (non sarà possibile contemperare nei tempi prescritti collegati ad una pretesa velocizzazione gli impegni istituzionali complessivi e si andrà incontro a contrapposizioni difficilmente sanabili tra i diversi “interessi”).
VOTARE “NO” E’ UN DOVERE CIVILE PER CHI RITIENE PERICOLOSA PER LA DEMOCRAZIA LA PROPOSTA DI RIFORMA OGGETTO DI REFERENDUM IN AUTUNNO – PERSONALMENTE HO DEI DUBBI SULLA SUA COSTITUZIONALITA’ – IN PARTICOLARE LA PARTE CHE PRETENDE DI DETTARE I TEMPI NON PUO’ ESSERE MATERIA DI UNA LEGGE COSTITUZIONALE E QUINDI DI PER SE’ INVALIDA TUTTO IL RESTO – QUESTO PER FAR COMPRENDERE CHE SI SA COME SCENDERE NEL MERITO A DIFFERENZA DI CHI SOSTIENE CHE “MEGLIO QUESTO CHE NULLA!” –PERCHE’ ALLA FIN FINE QUESTO E’ IL PRINCIPALE “MERITO” DEI SOSTENITORI DEL SI
ECCO PERCHE’ A NOVEMBRE VA VOTATO NO!!!

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