DI UNA COSA SOLA SONO CONVINTO: SE PASSA IL NO POTREMO AVERE MODIFICHE CHE SONO SUGGERITE DAL POPOLO – VICEVERSA AVREMO LE MODIFICHE DECISE DALL’OLIGARCHIA

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DI UNA COSA SOLA SONO CONVINTO: SE PASSA IL NO POTREMO AVERE MODIFICHE CHE SONO SUGGERITE DAL POPOLO – VICEVERSA AVREMO LE MODIFICHE DECISE DALL’OLIGARCHIA

LA VIOLENZA VERBALE DI RENZI SOSTENUTA DALLA VIOLENZA VERBALE DEI SUOI SUPPORTER CAPEGGIATI DALL’ATTUALE SINDACO DI FIRENZE NON E’ AFFATTO INFERIORE A QUELLA DEI RIMESTATORI CHE HANNO – AD ARTE E FINANZIATI CHISSA’ DA CHI(?!) – ROVINATO LA MANIFESTAZIONE CIVILE DEI CIVILISSIMI CITTADINI A FAVORE DEL NO A QUESTA SCIAGURATA PROPOSTA REFERENDARIA.
TUTTE/I COLORO CHE SOSTENGONO GLI INSULTI URLATI NEI CONFRONTI DI PACIFICHE E CIVILI RIMOSTRAZIONI E CRITICHE TUTTE INSERITE NEL MERITO DELLA DISCUSSIONE IN ATTO E NON PROVENIENTI DA DIKTAT CENTRALISTICI ED OLIGARCHICI SARANNO COMPLICI E COLPEVOLI DI QUANTO LA STORIA DEL NOSTRO FUTURO (Sì – QUELLA DI NOSTRI FIGLI E NIPOTI, CHE NELLA PROPAGANDA DEI FAVOREVOLI SEMBRANO ESSERE COLORO CHE NE DOVREBBEVERO RICEVERE VANTAGGI) CI RISERVA.
COLGO UNA DELLE OCCASIONI CHE FAVOREVOLMENTE CI VIENE OFFERTA SU UN PIATTO D’ORO PER SOTTOLINEARE COME GLI OPPOSITORI (ED IN PARTICOLARE QUELLI INTERNI AL PD) SIANO ETICHETTATI COME DIFENSORI DEI PROPRI PRIVILEGI: VALE A DIRE CHE NESSUNO PIU’ DOPO QUESTO REFERENDUM AVRA’ PRIVILEGI DALL’ATTIVITA’ POLITICA? EH NO: CONTINUERANNO AD AVERLI COLORO CHE DIRANNO “SI’” A CAPO CHINO ASSENTENDO AL VOLERE DEL RE.
DI UNA COSA SOLA SONO CONVINTO: SE PASSA IL NO POTREMO AVERE MODIFICHE CHE SONO SUGGERITE DAL POPOLO – VICEVERSA AVREMO LE MODIFICHE DECISE DALL’OLIGARCHIA

reloaded ad uso di coloro che ritengono che la proposta referendaria possa affrontare e risolvere la pretesa lentezza delle istituzioni

reloaded ad uso di coloro che ritengono che la proposta referendaria possa affrontare e risolvere la pretesa lentezza delle istituzioni

SE NON SI CAMBIANO LE TESTE NULLA CAMBIA – REGOLE NUOVE DA GENTE NUOVA – RENZI E’ VECCHIO E VA ROTTAMATO – FACCIAMOLO CON IL REFERENDUM

Imparare a dire NO

RILEGGENDO L’ART.70

Ieri sera Renzi nell’incontro con Gustavo Zagrebelski ha detto che il nuovo Senato si riunirà ogni venti-trenta giorni per i suoi lavori.

Siete pregati di dare un’occhiata (ma avete la possibilità di leggere il tutto con la dovuta attenzione) per farvi un’idea su come sarebbe applicato questo articolo con una o due (ma sì, abbondiamo!) riunioni al mese, svolte da Sindaci e Consiglieri regionali scelti ovviamente dai Consigli regionali di appartenenza (quali garanzie vi saranno su equilibri politici con la Camera dei deputati non si sa), che dovranno occuparsi non solo dei loro territori ma anche della legislazione nazionale.

Quando si dice “scendere nel merito”!

L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. — La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati».