BUON COMPLEANNO, COSTITUZIONE! a passi lenti ma decisi/ 3

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BUON COMPLEANNO, COSTITUZIONE! a passi lenti ma decisi/ 3

Dopo la Liberazione di Roma avvenuta il 4 e 5 giugno 1944 era stato emanato il decreto legge Luogotenenziale n.151 che verrà considerato come la prima “Costituzione provvisoria dell’Italia” (il documento è stato pubblicato in un mio post lo scorso 3 dicembre con il titolo “BUON COMPLEANNO, COSTITUZIONE! a passi lenti ma decisi/ 2”) seguirà il Decreto-legge luogotenenziale n.98 del 16 marzo 1946, che viene considerato la seconda “Costituzione provvisoria” con la quale viene praticamente deciso che sarà il popolo a scegliere, attraverso un referendum, tra monarchia e repubblica quale dovesse essere la forma di governo del Paese. Nella stessa occasione che sarà indetta per il 2 giugno 1946, come già previsto genericamente dal Dl 151, sarebbe stata eletta l’Assemblea costituente. Se in un primo tempo anche la scelta tra monarchia e repubblica era stata affidata ai membri che sarebbero stati eletti, dietro una sollecitazione di parte monarchica, preoccupata dalla accertata preponderanza repubblicana fra gli eletti, si pensò di consultare il popolo. L’idea ovviamente aveva una sua logica: la monarchia possedeva un suo indubbio fascino ed aveva svolto un ruolo da protagonista negli ultimi anni, riconoscendo di fatto gli errori commessi nell’appoggiare il regime fascista.
Vedremo poi come si svolse il referendum e quali furono i risultati in un prossimo post. Qui sotto trovate il documento cui faccio riferimento.

Joshua Madalon

Decreto-legge luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98

(In Gazz. Uff., 23 marzo 1946, n. 699). – Integrazioni e modifiche al decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche
In virtù dell’autorità a Noi delegata.
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151 relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento di membri del governo ed alla facoltà del Governo per emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale I febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull’emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti.
Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al sopra citato decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1945 n. 15;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la Costituente di concerto con tutti i Ministri.
Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue :
Art. 1.
Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).
Art. 2.
Qualora maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, dopo la sua Costituzione, come suo primo atto eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall’Assemblea.
Per l’elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell’Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.
Avvenuta l’elezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l’incarico per la formazione del nuovo Governo.
Nell’ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l’attuale regime Luogotenenziale fino all’entrata in vigore delle deliberazioni dell’Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.
Art. 3.
Durante il periodo della Costituzione e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall’Assemblea.
Il Governo potrà sottoporre all’esame dell’Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa,
Il Governo è responsabile verso l’Assemblea Costituente.
Il rigetto di una proposta governativa da parte dell’Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sonno obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell’Assemblea.
Art. 4.
L’Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.
L’Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell’entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l’ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.
Finchè non avrà deliberato il proprio regolamento interno dell’Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della camera dei deputati in data I luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922.
Art. 5.
Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti in quanto applicabili.
Art. 6.
I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell’Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell’art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.
Art. 7.
Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto luogotenenziale che indice le elezioni dell’Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e far rispettare nell’adempimento dei doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell’Assemblea Costituente. Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Art. 8.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito in Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative alle operazioni del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di variare ed integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946 n. 74, per l’elezione dei deputati dall’Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente necessarie.
Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni.
Art. 9.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale ” del Regno

manifesto referendum 1946

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