“PACE E DIRITTI UMANI” un intervento di Giuseppe Panella in suo ricordo – sesta parte (vedi post 22 marzo 2020)

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“PACE E DIRITTI UMANI” un intervento di Giuseppe Panella in suo ricordo – sesta parte (vedi post 22 marzo 2020)

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…(“Dei delitti e delle pene”) è il primo trattato, il primo caso di legislazione criminale nel quale viene limitato contemperato ed arginato quello che era uno dei punti dolenti della pratica della giustizia non solo del ‘700, l’arbitrarietà dei giudizi e la discrezionalità del potere dei giudici; quindi abbiamo un piano di legislazione criminale, un’analisi dei meccanismi di punizione e di controllo della società non solo molto precisa o rispondente ad un piano generale che è quello appunto della ricerca della felicità come fine ultimo del consorzio sociale, ma anche l’idea di un patto sociale che si sviluppi e si articoli fra uomini che sono in certa misura eguali gli uni agli altri e questa idea di fondo è quella che scandalizzò i contemporanei e che appunto attirò a “Dei delitti e delle pene” il consenso entusiastico dei filosofi, non so, pensate che Voltaire scrisse nel 1765 un commentaire di “Dei delitti e delle pene” quindi non solo aderì in pieno a questo spirito ma si sentì in dovere di farlo conoscere al pubblico francese attraverso la propria opera di commento; dicevo non solo suscitò l’entusiasmo dei filosofi ma suscitò anche però l’acredine e la violenta risposta, la violenta ripulsa da parte di pensatori non solo reazionari ma anche legati ad esempio alle gerarchie ecclesiastiche; pensate che “Dei delitti e delle pene” nel 1771 viene messo all’Indice dei libri proibiti cioè fino al 1980 come un libro maledetto anche se nessuno si è mai curato molto di questa proibizione, il libro è stato tranquillamente letto ed utilizzato dai penalisti e dagli uomini di governo, però devo dire che questa permanenza all’Indice fa pensare e pensare male appunto dello spirito di tolleranza che regnava almeno negli anni finali del ‘700 nelle gerarchie della Chiesa.
Il libro veniva visto come un libro eretico che infrangeva e metteva fine o comunque dichiarava come caduto un principio fondamentale della legislazione ma soprattutto uno dei principi su cui si reggeva la natura degli stati sovrani, cioè l’idea dell’investitura diretta da parte di Dio del potere del Sovrano. Il patto sociale, la convenzione tra gli uomini che rende possibile la convivenza tra di essi è qualcosa di oggettivamente umano ed è legato alla sanzione di un contratto sociale che interviene tra gli uomini per necessità e per convenienza. In questo Beccaria riprendeva anch’esso in pieno l’insegnamento del suo maestro, di quello che considerava il suo maestro, cioè Jean Jacques Rousseau ed al contratto sociale di Rousseau cui Beccaria continuamente si rifà, si rifà dal punto di vista generale per cui se la natura del patto sociale del contratto sociale è quella di una cessione di libertà da parte di ognuno dei suoi membri nei confronti di un’unica volontà o centro di governo, di modo che questa cessione di libertà impedisca la caduta e l’impossibilità di ogni forma di controllo e soprattutto di convivenza civile. La cessione di libertà avviene per dare agli uomini la possibilità di vivere sicuri e di non essere all’interno di quella situazione di guerra di tutti contro tutti, che contraddistingueva lo stato di natura, cioè se lo stato di natura è contraddistinto dal conflitto di tutti contro tutti l’unico modo per mettere fine a questa guerra tra tutti gli uomini è quella che ognuno di essi rinunci al diritto di far male agli altri.

No alla pena di morte

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