VOTERO’ NO ascoltando le fandonie di coloro che sostengono il SI al referendum di autunno-inverno (e non è una collezione di moda)

UN BREVE POST per argomentare sulla “bufala” dei COMITATI PER IL SI (“basta un si”) intorno alla questione della legittimità dell’attuale Parlamento, eletto con il “Porcellum”

La Corte Costituzionale tra la fine del 2013 e gli inizi del 2014 dichiara l’illegittimità COSTITUZIONALE di tutta una serie di articoli riferiti alla legge n.270 del 21 dicembre 2005. Allo stesso tempo la Corte Costituzionale nel pieno delle sue funzioni “democratiche” si richiama al “principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento.”
Ciò detto tuttavia, pur non assumendo carattere “prescrittivo legale”, ha un profondo valore “etico” ed un Parlamento che avverta minimamente la “responsabilità morale” di essere derivato da una Legge elettorale in ogni caso dichiarata illegittima non si carica di procedere in modo diretto alla modifica di parti importanti della Carta Costituzionale e, continuando a mantenere pienamente le sue competenze amministrative e legislative, avrebbe dovuto onorare la sua “continuità” con l’indizione di una “fase costituente” parallela con il compito di riscrivere in modo organico la seconda parte relativa all’Ordinamento della Repubblica italiana.
Detto questo, va rilevato che l’attuale proposta, forse proprio perché frutto di un’elaborazione che risale alla irresponsabilità dell’attuale Parlamento guidato da un Governo “legittimo” per le procedure ma “eticamente illegittimo” per il percorso utilizzato (non dimentichiamo le modalità “shakespeariane” dello “stai sereno” seguite da una serie di pugnalate!), è un vero e proprio “mostro di ambiguità ed ipocrisia” che va rigettato con un sonoro “NO”.

VOTERO’ NO ascoltando le fandonie di coloro che sostengono il SI al referendum di autunno-inverno (e non è una collezione di moda)

evento13-1-1200x806

in allegato qui in calce parte del dispositivo

Sentenza 1/2014 Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore TESAURO Udienza Pubblica del 03/12/2013 Decisione del 04/12/2013 Deposito del 13/01/2014 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Artt. 4, c. 2°, 59 e 83, c. 1°, n. 5, e 2°, del decreto Presidente della Repubblica 30/03/1957 n. 361, nel testo risultante dalla legge 21/12/2005, n. 270; artt. 14, c. 1°, e 17, c. 2° e 4°, del decreto legislativo 20/12/1993, n. 533, nel testo risultante dalla legge 21/12/2005, n. 270.

…………….
7.– È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere. Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984). Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.
Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali. Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decretilegge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.). per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati); 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica); 3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

image2