BUON COMPLEANNO, COSTITUZIONE! a passi lenti ma decisi/ 2

BUON COMPLEANNO, COSTITUZIONE! a passi lenti ma decisi/ 2

Dopo lo scioglimento della Camera dei fasci e delle corporazioni avvenuto con il decreto legislativo n.705 del 2 agosto 1943 con il quale, nel rispetto dello statuto albertino si andava a promettere una nuova elezione della Camera dei deputati, una volta finita la guerra, i progetti di coloro che avevano pensato di poter contare sempre su un ruolo centrale della monarchia, si avviarono al fallimento, grazie alla presenza ed all’attivismo dei Partiti antifascisti, quelli antichi come il Partito Socialista ed il Partito Comunista e quelli nati da poco come la Democrazia cristiana ed il Partito d’azione. Fu stretto un accordo (tregua istituzionale) tra questi e la monarchia in attesa che la guerra si concludesse e poi si decidessero le scelte da prendere. In quel periodo le funzioni di governo furono assegnate ad un Governo provvisorio formato dai partiti che facevano parte del Comitato di liberazione nazionale (Cln). Il re Umberto II subentrato a capo della monarchia sabauda dopo l’abdicazione di vittorio Emanuele III, che per quest’atto fu accusato di aver violato la tregua istituzionale trovò un accordo con il Cln e nel giugno del 1944 promulgò una prima Costituzione provvisoria che è espressa nel decreto-legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno. Nei sei articoli del decreto sono delineati la futura Assemblea Costituente, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare “provvedimenti aventi forza di legge”.

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Ecco il documento:


Decreto-legge luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151
(In Gazz. Uff., Serie speciale 8 luglio 1944, n. 39). – Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.
In virtù della autorità a noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.
Visto l’art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129.
Ritenuta la necessità e l’urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1.
Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, un’assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato.
I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.
Art. 2.
È abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell’attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell’articolo unico del R. decreto-legge 12 agosto 1943, n. 705, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.
Art. 3.
I ministri e sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell’interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell’Assemblea Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.
Art. 4.
Finché non sará entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del regno con la formula:
“Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta di…
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue…”
Art. 5.
Fino a quando resta in vigore la disposizione dell’art. 2, comma primo del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nell’art I della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del regno con la formul :
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo…
Art. 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale ” del regno —serie speciale— e sarà presentato all’Assemblee Legislative per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Nei prossimi giorni passo dopo passo attraverso altri documenti arriveremo alla stesura, alla primulgazione ed alla entrata in vigore della nostra Carta costituzionale.

Joshua Madalon