“PACE E DIRITTI UMANI” un intervento di Giuseppe Panella in suo ricordo – reloaded prima e seconda parte (nei prossimi giorni riprenderò la pubblicazione)

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“PACE E DIRITTI UMANI” un intervento di Giuseppe Panella in suo ricordo – intro e prima parte

“Cesare Beccaria – Dei delitti e delle pene – e l’influenza che questa opera ebbe”

Nel 1995 fui eletto al Consiglio comunale di Prato. Fu una grande bella avventura quella campagna elettorale; una vera e propria “palestra” di vita politica. Dopo i fasti della vittoria del campionato del Mondo di calcio spagnolo del 1982, l’anno in cui arrivai a Prato e partecipai quasi da clandestino ai festeggiamenti in onore di Paolo (Pablito) Rossi “pratese doc”, eravamo poi arrivati ai fasti di Jury Chechi, altro “pratese doc” e grande ginnasta specialista degli anelli (“il signore degli anelli”), che poi otterrà la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Nella lista dei DS c’era anche lui. Come sia finita la contesa tra compagni e per quel che riguarda la mia personale “performance” vi rimando ad uno dei miei racconti metanarrativi (“Altri tempi?” del luglio 2016).
Ma oggi volevo parlare di quell’altra esperienza svolta nella Circoscrizione Est. Era il 1999. Una delle iniziative più significative di quella legislatura avvenne nel 2000, un anno dopo il mio insediamento come Presidente della Commissione Scuola e Cultura. La Regione Toscana aveva avuto una straordinaria intuizione nell’indire la Festa della Toscana per il 30 novembre in ricordo dell’abolizione della pena di morte voluta dal Granduca Leopoldo di Toscana promulgata con atto formale nel Codice Penale il 30 novembre 1786.
Il 30 novembre 2000 fu dunque indetta la prima Festa della Toscana.
In qualità di coordinatore delle Commissioni Cultura delle cinque Circoscrizioni (c’era ancora la condizione favorevole dell’omogeneità amministrativa che si perse purtroppo dal 2009) ebbi l’onore di gestire le iniziative cittadine organizzando la struttura di un Convegno su “Pace e Diritti Umani”, temi molto sentiti universalmente in relazione anche all’applicazione ancora vigente in tantissimi paesi della “pena di morte”.
Tra i relatori che ebbi modo personalmente di contattare ci fu il professor Giuseppe Panella, che conoscevo già da tempo avendolo incrociato in alcune occasioni nelle sue lezioni di epistemologia applicata soprattutto all’arte cinematografica, lezioni riservate ad allievi particolarmente curiosi interessati e dotati di senso critico.
Avevo annunciato qualche giorno fa di voler dedicare uno spazio a Giuseppe, venuto a mancare da poco prematuramente. Ed avevo ripescato il testo del suo intervento riportato in un piccolo dossier pubblicato nel novembre del 2002. La sala più grande del “Pecci” è stracolma di giovani e docenti.

….omissis mio intervento di presentazione….

Parla il professor Giuseppe Panella

Non vedo altro modo che quello di iniziare leggendo l’Editto del 30 novembre 1786 sulla riforma del codice criminale, proemio.

“Fino al nostro avvenimento al trono di Toscana riguardammo come uno dei nostri principali doveri l’esame e riforma della legislazione criminale, ed avendola ben presto riconosciuta rtroppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell’impero romano o nelle turbolenze dell’anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adatta al dolce e mansueto carattere della Nazione, procurammo provvisionalmente temperarne il rigore con istruzioni ed ordini, ai nostri tribunali e con particolari editti, con i quali vennero abolite le pene di morte, la tortura e le pene immoderate e non proporzionate alle trasgressioni ed alle contravvenzioni alle leggi fiscali, finchè non ci fossimo posti in grado di mediante un serio e maturo esame e con il soccorso dell’esperimento di tali nuove esposizioni , di riformare interamente la detta legislazione”.

Chi parla in prima persona e dichiara questo proposito di riforma è il Pietro Leopoldo Granduca di Toscana. Pietro Leopoldo era il secondo figlio di Maria Teresa d’Austria e di Stefano di Lorena, che governavano la Toscana a partire dalla caduta dei Medici.
L’ultimo discendente della famiglia Medici, Gian Gastone, era morto nel 1761 senza lasciare eredi e lasciando la Toscana in condizioni di grande abbandono e fatiscenza come stato nazionale, uno stato ancora legato agli statuti medioevali, malgovernato e soprattutto uno stato povero.
Il primo compito che i Lorena si assunsero fu quello di riformare drasticamente sia la legislazione sia l’economia del Granducato, in modo da portarlo a livello europeo e di acclararne e consolidarne i processi di riforma e di modernizzazione che sembravano necessari ad un inserimento della Toscana nell’ambito dell’allora fiorente Regno Asburgico. Grazie.

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L’intervento del prof. Giuseppe Panella continua, davanti (lo ricordo) ad una platea composta da studenti e docenti, oltre che da un pubblico formato da amministratori pubblici ed intellettuali. Il luogo era la Sala riservata alle conferenze, quella ampia al piano superiore del Centro per l’Arte Contemporanea “Luigi Pecci”, il cui direttore era allora Bruno Corà.

Dicevo che Pietro Leopoldo era il secondogenito ed era fratello di quel Giuseppe II primogenito di Maria Teresa la cui opera riformistica soprattutto intesa alla trasformazione dell’Austria in uno stato moderno ma anche a controbattere e combattere duramente lo strapotere della legislazione che favoriva i beni ecclesiastici, e comunque il predominio degli ecclesiastici e dei gesuiti, passerà nei libri di storia (almeno nei manuali che voi usate a scuola) con il nome di giuseppinismo.

Quando Giuseppe II morirà nel 1791, sarà chiamato Pietro Leopoldo al trono con il nome di Francesco I e lascerà la Toscana per diventare Imperatore d’Austria. Il problema è che quello che gli era riuscito in Toscana, cioè l’abolizione della pena di morte e di tutte le pene ancora di derivazione medievale, non riuscì nell’ambito del grande Regno Asburgico, dove la proposta di abolizione della pena di morte, pur avallata dallo stesso Beccaria nel 1792, non incontrò quel successo che invece aveva avuto nella riforma della legislazione toscana, non solo, ma nonostante Beccaria stesso richiamasse la legislazione toscana come esempio di contemperamento tra severità della pena e mitezza della punizione, nonostante questo, l’intento di abolire la pena di morte anche nell’ambito del regno austriaco non riuscì per la decisa opposizione da parte di una serie di Consiglieri del nuovo Imperatore.

L’editto, il proemio dell’editto, continua così:

“Con la più grande soddisfazione del nostro paterno cuore, abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la più esatta vigilanza per prevenirne le reazioni, e mediante la celere spedizione dei processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri delinquenti, invece di accrescere il numero dei delitti, ha considerevolmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della legislazione criminale con la quale abolita per massima costante la pena di morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla società nella punizione dei rei, eliminato affatto l’uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità del delitto, e sbandita dalla legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di lesa maestà con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi, fissando le pene proporzionate ai delitti, ma inevitabile nei rispettivi casi, ci siamo determinati ad ordinare con la pienezza della nostra suprema autorità quanto appresso”.

In sostanza, qual è il proposito di Pietro Leopoldo, del suo paterno cuore? E’ quello di abolire la pena di morte come non necessaria alla prevenzione e al ristabilimento dell’ordine, abolire del tutto la tortura perché inadeguata alla conoscenza ed all’accertamento della verità nei processi criminali e l’abolizione di alcune norme fortemente vessatorie presenti nei codici medievali e non solo, l’abolizione dell’istituto della confisca dei beni ai danni delle vittime e soprattutto delle famiglie delle vittime di questa confisca a vantaggio dell’erario. Era tradizione che i beni di famiglia e personali dei condannati a morte o dei condannati a lunghe pene detentive venissero incamerati dall’erario dello stato e, di conseguenza, il rischio, questo salta agli occhi, era quello di un incameramento di questi beni e della creazione di una pena che rendesse suscettibile questo incameramento. Tipico esempio della tirannide è appunto quello di inventare un reato che permetta di condannare un supposto reo per poterne sussumere ed incamerare i beni. Il codice criminale è molto lungo, la versione attualmente riprodotta ed analizzata da Dario Zuliani è oltre 12 pagine in folio, di conseguenza non mi sembra opportuno leggerla integralmente; si può però leggere, e lo farà qui gentilmente il prof. Giuseppe Maddaluno, il paragrafo 51 del codice criminale che è quello relativo all’abolizione della pena di morte, dopo di che io continuerò con il commento.

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